Filiere

Via libera ai consorzi di tutela per grappa e distillati a indicazione geografica

Nicola Lucifero*

L’elenco dei soggetti rappresentativi della filiera. Possibile tutelare con un unico consorzio più denominazioni del medesimo territorio. I requisiti per il riconoscimento e l’operatività erga omnes

Via libera ai consorzi di tutela per le bevande spiritose: il nuovo D.M. 233 del 29 agosto 2023
In data 7 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 56 del 7.3.2024) il Decreto ministeriale del 29 agosto 2023, n. 233 recante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, di cui al Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

Il recentissimo decreto, entrato in vigore lo scorso 22 marzo 2024, ha finalmente dato attuazione alle disposizioni contenute nella Legge del 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, ove all’articolo 1, comma 5 era stata prevista per ciascuna indicazione geografica di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle bevande spiritose, oggi abrogato dal citato Regolamento (UE) 2019/787, la facoltà di costituire un consorzio di tutela.

La nuova disciplina va a colmare la lacuna normativa relativa all’assenza di una legislazione nazionale puntuale in materia di consorzi per le bevande spiritose, quali grappa, gin e liquori, che consentisse di regolarne il funzionamento interno al fine di assicurare maggior tutela alle indicazioni geografiche di tali prodotti, già riconosciute e tutelate dal Legislatore europeo.

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 233/2023, per ciascuna indicazione geografica può oggi, dunque, essere costituito un consorzio di tutela, ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c., riconosciuto con decreto dirigenziale del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del MASAF (“DIQPAI”) che svolga funzioni di tutela, promozione, valorizzazione ed informazione del consumatore, al fine di vigilare sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, analogamente a quanto già avviene per i prodotti agroalimentari e quelli vitivinicoli.

Per quanto attiene all’ambito di applicazione soggettivo della disciplina, i consorzi di tutela sono costituiti fra soggetti inseriti nel sistema di controllo delle indicazioni geografiche, individuati sulla base del disciplinare, che come noto riporta i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare per essere tutelata, ed appartenenti alle categorie (i) dei conferitori di materia prima, ossia coloro che consegnano la materia prima da sottoporre a distillazione (es: la vinaccia per la grappa) o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell’elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione; (ii) dei distillatori, vale a dire gli operatori che effettuano la distillazione; (iii) degli elaboratori, ossia gli operatori che effettuano le fasi produttive successive alla distillazione, quali la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione e l’invecchiamento (iv) degli imbottigliatori, ossia degli operatori che effettuano il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri particolari recipienti ammessi dal disciplinare.

Quanto all’ambito di estensione territoriale valgono le regole generali già previste in materia di Dop e Igp, ma il nuovo decreto ammette la possibilità di costituire un consorzio di tutela anche per più indicazioni geografiche contemporaneamente, purché le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, così come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purché, per ciascuna indicazione geografica, sia, in ogni caso, assicurata autonomia decisionale per le istanze consortili.

È comunque ammessa la facoltà di coordinamento tra i diversi consorzi e il DIQPAI con convenzioni ad hoc al fine di ottimizzare l’operatività degli stessi e coordinare le relative funzioni, così da assicurare un maggior coinvolgimento delle realtà produttive di settore e anche di quelle non associate.

Analogamente agli altri consorzi di tutela, il riconoscimento del consorzio è subordinato alla contestuale sussistenza di tre presupposti.

In primo luogo, il consorzio deve essere rappresentativo, dunque, sia nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, che nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, il riconoscimento ministeriale è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia espressa richiesta e che sia rappresentativo di (i) almeno il 66% della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda (derogabile in un anno nel caso in cui la richiesta di riconoscimento venga fatta entro un anno dall’entrata in vigore del decreto) ; (ii) almeno il 30% dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda (derogabile in un anno nel caso in cui la richiesta di riconoscimento venga fatta entro un anno dall’entrata in vigore del decreto) ed inseriti nel sistema di controllo delle indicazioni geografiche, e ciò anche se non formalmente aderenti al consorzio di tutela.

Tali percentuali di rappresentanza, nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto per più indicazioni geografiche simultaneamente, devono sussistere per ciascuna indicazione geografica per la quale il consorzio di tutela è incaricato.

In ogni caso, nelle ipotesi sopra rappresentate, devono essere rispettate le percentuali di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione delle diverse categorie, in particolare, nella prima ipotesi, per il consorzio di tutela delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo a quella degli elaboratori e un terzo alla categoria dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nella seconda ipotesi, invece, per il consorzio di tutela delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori.

In secondo luogo, il consorzio deve essere retto da uno statuto recante il suo funzionamento interno, il quale contiene, tra le altre, il nome dell’indicazione geografica per la quale opera il consorzio, le modalità di ammissione e i relativi diritti e obblighi degli associati, il funzionamento dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché le norme relative alla nomina dell’organo di controllo, alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera, le norme che garantiscono autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui si tratti di consorzi che operano per più indicazioni geografiche, ed infine le norme per il componimento amichevole delle controversie. Infine, in terzo luogo, il consorzio deve disporre di strutture e risorse adeguate ai compiti ad esso attribuiti.

Una volta riconosciuto, il consorzio opera erga omnes, nell’interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle indicazioni geografiche e, dunque, anche se non soci del consorzio.

Tra le principali attività svolte rilevano, in particolare, quella di (i) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla indicazione geografica tutelata; (ii) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione e informazione al consumatore e, in generale, di curare gli interessi della relativa indicazione geografica; (iii) collaborare, in ossequio alle direttive del DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della indicazione geografica da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e uso improprio, potendo altresì (iv) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della indicazione geografica e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori, anche mediante (v) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF. Analogamente a quanto avviene già per gli altri consorzi di tutela, infine, il consorzio di tutela delle bevande spiritose può detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore dei propri associati.

La regolamentazione della tutela delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose segue quella già in atto per i prodotti agroalimentari e vitivinicoli ponendo al centro del sistema, ancora una volta, il consorzio di tutela quale istituto in grado di trascendere l’interesse dei singoli consorziati, acquisendo una valenza pubblicistica e perseguendo interessi collettivi, finalizzati a conformare la produzione e il controllo delle attività delle imprese coinvolte nella filiera delle bevande spiritose, in funzione della massima tutela della Dop e Igp.


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