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Corte Ue: vietato indicare in etichetta proprietà salutistiche non comprovate

Nicola Lucifero e Angelica Bonino*

I magistrati intervengono in una controversia sugli integratori chiarendo che in assenza di deroghe Efsa e Commissione devono completare lo specifico iter di autorizzazione

La Corte di giustizia dell’Unione europea (anche solo “CGUE”), con la sentenza del 30 aprile 2025 (C-386/23), ha affrontato la complessa tematica legata all’impiego delle indicazioni sulla salute relative alle “sostanze botaniche” per la promozione pubblicitaria di un integratore alimentare.
La vicenda in oggetto vedeva coinvolta, da un lato, un’impresa tedesca, la Novel Nutriology GmbH, la quale commercializzava un integratore alimentare contenente estratti di zafferano e di succo di melone, pubblicizzando tale prodotto sul proprio sito Internet mediante l’utilizzo di indicazioni salutistiche secondo cui tali estratti erano in grado di migliorare l’umore e l’equilibrio emotivo e diminuire la sensazione di stress e di stanchezza dopo un certo periodo di utilizzo e, dall’altra, un’associazione professionale tedesca nata a tutela degli interessi commerciali dei suoi membri, la Verband Sozialer Wettbewerb eV (anche solo “VSW”).

Considerato il generale divieto di utilizzo delle indicazioni sulla salute di cui all’art. 10, paragrafi 1 e 3 del Regolamento (CE) n. 1924/2006 (anche solo “Regolamento”) relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - che si approfondirà meglio nel prosieguo- la VSW, dapprima diffidava e poi proponeva ricorso avverso la Novel Nutriology GmbH dinanzi al Tribunale, diretto a vietare la promozione dell’integratore alimentare con le indicazioni salutistiche sopra menzionate.

In seguito all’accoglimento del ricorso, l’impresa tedesca presentava appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale, tuttavia, veniva respinto. La Novel Nutriology impugnava, dunque, la sentenza di rigetto dinanzi alla Corte federale di giustizia (Bundesgerichthof), il giudice del rinvio, il quale ha approfondito la tematica legata all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento alle sostanze botaniche.

In generale, tale articolo dispone che l’utilizzo delle indicazioni sulla salute nella pubblicità dei prodotti alimentari e degli integratori alimentari è, in linea di principio, vietato, a meno che non si tratti di indicazioni autorizzate.

In dettaglio, tale articolo distingue tra le indicazioni “specifiche” sulla salute, le quali devono essere conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del Reg. (CE) 1924/2006 e autorizzate dall’EFSA e dalla Commissione per essere incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (cfr. par.1) e le indicazioni “generali” sulla salute, consentite solo se accompagnate da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli già citati (cfr. par.3).

L’inserimento delle indicazioni specifiche sulla salute in tali elenchi consente di garantire che le indicazioni sulla salute ivi inserite siano scientificamente giustificate, a tutela della salute dei consumatori. Con riferimento alle indicazioni sulla salute oggetto della vicenda, la CGUE rilevava che l’EFSA e la Commissione non hanno ancora completato l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche, le quali, dunque, non sono attualmente inserite negli elenchi di cui sopra e non possono, dunque, essere utilizzate per promuovere integratori alimentari.

L’unica eccezione all’utilizzo di tali indicazioni sugli alimenti e integratori alimentari non autorizzati è rappresentata dal regime transitorio di cui all’art. 27 del Regolamento. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte federale, rilevava che la Novel Nutriology non aveva presentato alcuna domanda di autorizzazione che consentisse l’utilizzo delle indicazioni sulla salute in regime transitorio, vale a dire in conformità alle disposizioni nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore di tale Regolamento (ante 19 gennaio 2008).

Il Giudice del rinvio, dunque, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se sia possibile pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe (c.d. “sostanze botaniche”) mediante indicazioni sulla salute e, dunque, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, ovvero mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute incluso negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento, fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell’EFSA e l’esame della Commissione sull’inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle “sostanze botaniche” nell’elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006.Nel risolvere la questione, la CGUE ha rilevato che, nel caso di specie, le indicazioni sulla salute descrivevano funzioni psicologiche che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, non erano state sottoposte a valutazione e autorizzazione in Germania.

Dunque, a tali indicazioni sulla salute non poteva essere applicato il regime transitorio di cui all’art. 27 citato. Ne deriva che tali indicazioni sulla salute restano assoggettate alla disciplina di cui all’art. 10, par. 1 e 3 del Regolamento, tuttavia, per le sostanze botaniche, tale disposizione non può trovare ancora applicazione, fintantoché l’EFSA e la Commissione non abbiano portato a termine l’esame, ai fini di un loro eventuale inserimento negli elenchi, di cui ai citati artt. 13 e 14 del Regolamento.

In conclusione, la CGUE ha stabilito che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3 del Regolamento deve essere interpretato nel senso che esso non consente, nell’ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da “sostanze botaniche”, di utilizzare indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, finché l’EFSA e la Commissione europea non abbiano portato a termine l’esame delle indicazioni stesse ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, né di impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l’impiego di tali indicazioni non sia autorizzato in base al regime transitorio.

*Lca Studio Legale


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