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Diritti del breeder, associazioni contro la sentenza della Corte Ue su varietà vegetali

Carolina Cordero di Vonzo*

Per i giudici i mandarini Nadorcott raccolti da piante lecitamente messe a coltura senza autorizzazione del titolare prima della concessione della privativa non sono fuorilegge

Per i giuristi del mondo agricolo, il 2019 si è concluso con una delle rare sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di varietà vegetali (caso C-176/18 CVVP v Martínez Sanchís, 19 dicembre 2019).
Si tratta del caso Nadorcott, una varietà di mandarino senza semi, che chiarisce la portata dei diritti del breeder, titolare di privativa di varietà vegetale comunitaria.
Il caso verte sulla privativa della Nadorcott Protection SARL sull'omonima varietà di clementine, depositata ad agosto 1995 e giunta a valida concessione solo quasi 11 anni dopo, nel febbraio 2006. In questo lasso temporale, il signor Martínez Sanchís acquista presso un vivaio e mette a coltura alcuni piantoni di Nadorcott, iniziando a produrre e vendere i frutti senza corrispondere royalties alla Nadorcott.

CVVP, licenziataria della Nadorcott, agisce avanti alle corti spagnole per ottenere la cessazione delle attività di Martínez Sanchís, tra cui la commercializzazione delle clementine raccolte da alberi piantati prima di febbraio 2006. Il caso arriva fino al Tribunal Supremo (la Cassazione spagnola) che sospende il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali sull'interpretazione del Regolamento CE 2100/94 che regola la tutela delle varietà vegetali a livello comunitario.

Tra le varie questioni, la Corte spagnola chiede di chiarire se il fatto di aver messo a coltura i piantoni prima o dopo la concessione della privativa influisca sulla possibilità del titolare di proteggersi da vendite non autorizzate dei frutti. La risposta della Corte di Giustizia è sì, il timing è dirimente: in sostanza, non è necessaria l'autorizzazione del titolare per la messa a coltura di piantoni di una varietà prima della concessione della privativa. Dati i diversi requisiti previsti per la protezione dei "costituenti varietali" (i piantoni) rispetto ai "prodotti del raccolto" (i mandarini), la conseguenza è che il titolare non può impedire la commercializzazione dei frutti di piante messe a coltura prima della concessione della privativa, ma – attenzione – tale libertà dalla privativa permane anche dopo la concessione della stessa. Punto non trascurabile per piante, come i mandarini, che possono dare frutti per svariati anni.

La decisione mette in luce una peculiarità del sistema di protezione delle varietà vegetali non ovvia per tutti. Il Regolamento fa infatti una distinzione temporale e una qualitativa. Una distinzione temporale perché prima della concessione della privativa il titolare non può impedire lo sfruttamento da parte di terzi, ma solo richiedere un adeguato indennizzo. Una distinzione qualitativa perché, dopo la concessione della privativa, il titolare ha pieni diritti (impedire produzione, moltiplicazione, immagazzinaggio, vendita ecc.) con riguardo ai "costituenti varietali", cioè, a seconda delle specie, semi, talee, marze per il "prodotto del raccolto", ossia per esempio i frutti, il titolare può invece esercitare i suoi diritti solo nella misura in cui i frutti siano stati ottenuti attraverso un uso non autorizzato dei costituenti varietali.

Ma le Nadorcott di Martínez Sanchís, raccolte da piante lecitamente messe a coltura senza autorizzazione del titolare prima della concessione della privativa, non sono "ottenute attraverso un uso non autorizzato dei costituenti varietali" e quindi la loro commercializzazione è lecita, anche dopo la concessione della privativa.
Tale assetto implica che i titolari di varietà che, una volta piantate, sono produttive per diversi anni, hanno interesse a mantenere, se non il segreto, quanto meno uno stretto controllo sui costituenti varietali fino alla definitiva concessione della privativa comunitaria. Questo deve avvenire a livello sia contrattuale sia pratico nei vivai e nelle piantagioni.

Una simile decisione è stata peraltro raggiunta anche a Bari, in un procedimento preliminare del febbraio scorso. Il caso è tutt'ora avanti alle corti baresi per il giudizio nel merito .Intanto varie associazioni di categoria sollecitano una diversa interpretazione della norma (che tuttavia ci pare difficile), o direttamente una modifica del Regolamento.

*avvocato studio Baker McKenzie


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