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Dal contratto di affiancamento una spinta all'innovazione e al ricambio generazionale

R.A.

Mario Fusani (GF Legal): lo strumento, introdotto in via sperimentale nel 2018, può essere l'occasione per un giovane libero professionista di gestire un'impresa agricola già avviata, con il tutoraggio di un agricoltore esperto

Introdotto per agevolare il ricambio generazionale e favorire l'inserimento dei giovani nel settore dell'agricoltura, il contratto di affiancamento è da considerare uno strumento utile per semplificare il passaggio generazionale e anche apportare innovazione nel mondo delle aziende agricole. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la possibilità di stipulare contratti di affiancamento tra giovani con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e imprenditori agricoli o coltivatori diretti over 65 anni o pensionati.

Secondo dati di Infocamere, nel 2014 solo il 31% delle imprese familiari, le più diffuse nel settore agricolo, riusciva a passare alla seconda generazione e solo il 15% alla terza. Un primo intervento in tal senso da parte del Legislatore era già avvenuto nel 2016 con la L. 154/2016, con delega al Governo di disciplinare il cosiddetto "affiancamento", volto proprio ad agevolare il ricambio generazionale nelle aziende agricole. La delega rimase inattuata.

Tuttavia, la necessità di favorire e incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro agricolo, così come di favorire una sempre crescente qualificazione e specializzazione del settore, hanno spinto il Legislatore a intervenire nuovamente; questa volta, attraverso una normativa direttamente applicabile.

«Oltre ad essere una opportunità per gli agricoltori più maturi di non vedere chiusa la propria attività già ben avviata – spiega l'avvocato Mario Fusani dello studio GF Legal – , il contratto di affiancamento può anche essere l'occasione per un giovane libero professionista di scegliere un percorso che lo porti a gestire in autonomia un'impresa agricola già avviata, avvalendosi del tutoraggio di un agricoltore esperto che può trasferire informazioni ed esperienze dell'azienda stessa. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo ancora dati per comprendere quanto questo strumento sia stato effettivamente adottato. Solo nel 2021, al termine del triennio 2018-2020 di operatività della relativa normativa, sarà possibile verificare se gli operatori del set-tore siano riusciti a cogliere le potenzialità di un simile intervento legislativo e se lo stesso abbia contribuito effettivamente a rilanciale l'imprenditoria agricola, così come nelle intenzioni».

L'imprenditore agricolo diventa tutor

La Legge 205/2017 all'art. 1 c. 119 e 120 ha introdotto, dall'1 gennaio 2018 e per il triennio dal 2018-2020, la possibilità di stipulare un contratto di affiancamento. I destinatari di tale nuova forma contrattuale sono, da un lato, gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di età superiore ai 65 anni o pensionati (con pensione erogata dalla gestione agricola Inps) e, dall'altro lato, i giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associativa, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli.

Secondo la nuova forma contrattuale, l'imprenditore agricolo agisce da "tutor" trasferendo le proprie competenze, in materia di coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamenti di animali e attività connesse, al giovane imprenditore che, a sua volta, si impegna a contribuire atti-vamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare.

Al contratto, stipulato secondo le formule standard, deve essere allegato un piano aziendale presentato all'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea). Nel piano è possibile prevedere l'introduzione miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, nonché la possibilità per il giovane imprenditore di apportare innovazioni tecniche e gestionali, utili all'impresa. Il piano definisce inoltre l'impegno per l'imprenditore o coltivatore a trasferire al giovane le competenze delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Come intuibile, il contratto di affiancamento, per sua stessa natura, non può essere a tempo indeterminato, ma deve avere una durata prestabilita che non può essere superiore a 3 anni. In questo arco di tempo, il giovane viene equiparato, ad ogni fine ed effetto di legge, all'imprenditore agricolo e avrà diritto alla ripartizione degli utili di impresa, in una misura compresa tra il 30% e il 50 per cento.

Subentro, cessazione anticipata e diritto di prelazione

Un ulteriore elemento qualificante del contratto in oggetto è la disciplina del suo scioglimento anticipato che dovrà essere necessariamente prevista per iscritto, unitamente alla conseguente remunerazione determinata in base delle casistiche e delle cause di scioglimento che saranno individuate. Altre clausole, accessorie e meramente eventuali, potrebbero essere apposte al fine di disciplinare, ad esempio, il subentro del giovane imprenditore nella gestione generale dell'azienda. La legge di attuazione non ha stabilito l'obbligo di prevedere nel contratto di affiancamento il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ma solo la possibilità di tale previsione.

In caso di vendita dell'impresa agricola, la Legge stabilisce un diritto di prelazione, secondo la disciplina della prelazione agraria, in favore del giovane imprenditore, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto. Con la normativa si vuole favorire lo scambio delle informazioni e la qualificazione dell'impresa agricola, attraverso sia il trasferimento delle competenze ed esperienze dal tutor al giovane imprenditore, sia un procedimento di modernizzazione e attualizzazione, anche dal punto di vista tecnologico, che può essere sicuramente favorito dall'ingresso dei giovani nel modo agricolo.


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