Leggi e Fisco

Agrivoltaico: così l’installazione sui tetti dei fabbricati agricoli taglia la burocrazia

Francesca Bisaro*

L’installazione di impianti e opere di connessione sugli edifici o su strutture fuori terra è considerata manutenzione ordinaria e non è subordinata a un atto di assenso

Il mondo dell’energia rinnovabile è stato spesso testimone di un confronto fra imprenditori agricoli (e coltivatori) e produttori di energia che propongono loro prospettive di ricavo dall’utilizzo dei terreni. Nonostante il legislatore nazionale – visti gli impegni di decarbonizzazione presi a livello comunitario – cerchi di agevolare l’impiego delle aree agricole per la produzione da fonti rinnovabili, il bilanciamento di interessi con la produzione di prodotti agricoli, porta a semplificazioni di difficile fruizione.

Un esempio su tutti (solo perché il più recente) è quello del decreto-legge 13/2023 (così come convertito dalla L. 41/2023) che ha semplificato, riducendoli ai minimi termini, gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere i titoli autorizzativi per tutti gli imprenditori agricoli (anche parte di società) che vogliano realizzare sui propri terreni impianti “agrivoltaici”.

Sembrerebbe una buona notizia se non fosse che, a fronte di un iter semplificato, si dovranno confrontare con una tecnologia di installazione più complessa e di conseguenza costosa.

Ad oggi l’unica soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutte le parti in gioco è quella dell’istallazione di impianti sui tetti di cascine o pertinenze agricole.

L’attuale versione dell’articolo 7 bis co 5 del D.lgs. 28/2011, infatti, stabilisce che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici e delle relative opere di connessione, sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria quindi non subordinate all’acquisizione di alcun atto di assenso salvo i casi previsti all’articolo 136, co 1, lettere b) e c) del D.lgs. 42/2004.

Le condizioni per presentare domanda

Inoltre, è stato finalmente pubblicato anche il Bando Parco Agrisolare 2023 (con il recentissimo decreto del 19 aprile 2023 del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare) per stimolare la realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale tramite un rimborso delle spese sostenute per la costruzione, alle seguenti condizioni (soggettive e oggettive): i proponenti devono essere imprenditori agricoli, sia individuali che societari o imprese agroindustriali e cooperative agricole che svolgono attività agricola e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 co2 del D.lgs. 228/2001. Gli impianti devono essere installati su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale e devono avere una potenza di picco compresa tra 6 kWp e 1000 kWp.

Le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle per gli impianti e sistemi di accumulo fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh qualora siano installati anche sistemi di accumulo.

In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può superare i 100mila euro.

Le domande di accesso potranno essere inviate dal 12 settembre al 12 ottobre del 2023.

Il caso del Friuli-Venezia Giulia

Sulla scia di quanto dettato a livello nazionale, il Friuli-Venezia Giulia, mediante l’emanazione della legge regionale 13/2023 e relativo bando attuativo approvato dalla Giunta regionale n.1371 del 2023, ha disposto che le PMI attive nella produzione di prodotti agricoli con unità operativa in regione, qualora volessero realizzare impianti fotovoltaici di potenza massima pari a 130 kW su fabbricati o manufatti rurali di propria titolarità, possano ottenere incentivi fino al 40% delle spese sostenute per la costruzione degli impianti e fino al 100% di quelle relative alla rimozione di amianto o fibrocemento.

L’importo massimo degli aiuti non può comunque superare i 1.300,00 euro per kWp per impianti della potenza fino a 50 kWp e i 1.100 euro per impianti di potenza fino a 130 kWp.

Il limite massimo di contributo per le coperture è invece fissato in euro 65/mq per tetti in amianto ed euro 55/mq per tetti in fibrocemento.

I contributi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici in relazione alle medesime spese; è invece prevista la possibilità di cumulo per le spese relative allo smaltimento e rifacimento delle coperture in amianto e fibrocemento.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 13 luglio 2023 e relative alle seguenti principali tipologie: acquisto e posa in opera dell’impianto fotovoltaico; rimozione e smaltimento di coperture esistenti in amianto e fibrocemento e acquisto e posa in opera delle nuove coperture sulle quali posizionare gli impianti fotovoltaici; spese tecniche e spese per oneri assicurativi.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal 7 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023.

*Avvocato PQM Legal


© RIPRODUZIONE RISERVATA