Leggi e Fisco

Delega fiscale, il Governo intervenga sulle attività agricole connesse

*Gennaro Vecchione

Ferme restando le attuali regole di tassazione, consentirebbe di dirimere eventuali controversie pendenti legate alla chiarezza applicativa di alcune norme

La legge delega della riforma fiscale in corso di approvazione andrà ad impattare sulla disciplina delle attività agricole connesse? La domanda è lecita, perché se è vero che la suddetta legge delega non prevede uno specifico principio che possa consentire al Governo un intervento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla tassazione delle attività agricole connesse, tuttavia l'articolo 19, comma 1, lettera b) prevede che l'Esecutivo sia delegato, tra l'altro, al coordinamento sotto il profilo sostanziale delle norme attualmente vigenti nell'ordinamento tributario.

Questo principio, come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, prevede che, nell'ambito della redazione di testi unici, il Governo debba procedere a un riordino sistematico della normativa fiscale attraverso l'individuazione delle norme vigenti, raggruppandole per settori omogeni e apportando alle stesse le necessarie modifiche per migliorarne, tra l'altro, l'applicazione. In conformità a tale principio, in un'ottica di compliance tra fisco e contribuente e, fermo restando l'attuale carico fiscale a carico delle imprese agricole che svolgono attività connesse, il Governo potrebbe valutare di intervenire su alcune norme per renderne più semplice l'applicazione ed evitare lunghi e dispendiosi contenziosi.

Ricordo che le attività agricole connesse, dal punto di vista civilistico, sono declinate dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile e sono rappresentate da una serie di attività che il medesimo imprenditore agricolo può esercitare dirette, tra l'altro, alla fornitura di beni o servizi ai propri clienti.Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle attività agricole connesse, rammento, a titolo esemplificativo, che le attività dirette alla fornitura di servizi esercitate da un imprenditore agricolo costituito nella forma di ditta individuale e società semplice godono di un regime di tassazione forfetario sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA; tali regimi sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 56-bis del TUIR e dell'articolo 34-bis del d.P.R. 633/72.

Nell'ordinamento tributario sono presenti, inoltre, diverse norme che disciplinano la tassazione ai fini imposte dirette di specifiche attività connesse rivolte alla fornitura di servizi quali l'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 in tema di agroenergie e l'articolo 5 della legge n. 413 del 1991 in materia di attività agrituristiche, che si rende applicabile anche alla tassazione delle attività enoturistiche ed oleoturistiche.

L'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge delega potrebbe consentire al Governo, pertanto, il riordino di tutta la normativa recante la tassazione delle attività agricole connesse, così da renderne più semplice l'applicazione, ferme restando le attuali regole di tassazione, e dirimere eventuali controversie pendenti legate alla chiarezza applicativa di alcune norme.

* Responsabile area fiscale Coldiretti. Il testo dell'intervento al convegno su «L'agricoltura nella delega fiscale», organizzato dal Sole 24 Ore e dalla Fondazione Tosoni


© RIPRODUZIONE RISERVATA