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Delega fiscale, tassazione catastale applicata anche alle vertical farm

Massimo Bagnoli *

Le nuove fattispecie individuate dalla norma, nascono da una visione evolutiva dell'attività agricola e puntano a una semplificazione burocratica

I principi e i criteri direttivi che la Delega fiscale indica nella individuazione di nuove fattispecie di attività agricole riconducibili alla categoria dei redditi catastali, sono ispirati da una visione di attività agricola plurale, vocata alla produzione primaria, ma allo stesso tempo attenta alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, riconoscendo quella funzione etica e sociale che ha trovato piena valorizzazione nella revisione civilistica della figura dell'imprenditore agricolo, ma non ancora pienamente declinata in ambito fiscale.

In una visione evolutiva dell'attività agricola, con l'obiettivo di un graduale, ma costante allineamento tra disciplina civilistica e fiscale, nel solco della transizione digitale che deve offrire al settore agricolo elementi concreti di semplificazione burocratica, ponendo attenzione anche a categorie sociali che attraverso la loro opera costante e meritoria concorrono a preservare l'ambiente e a contrastare i cambiamenti climatici, quali in particolare i pensionati, si appresta ad operare il legislatore delegato, chiamato ad attuare con coerenza i principi della delega fiscale.

Nel dettaglio sulle nuove tecniche di coltivazione il principio di delega prevede l'estensione, entro determinati limiti, del regime di tassazione su base catastale anche a nuove classi e qualità di coltura che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, quali ad esempio la c.d. vertical farm, che stanno rivoluzionando il modo di "fare agricoltura". Tali tecniche produttive, realizzandosi in ambienti indoor, possono anche non utilizzare il terreno agricolo, inteso in senso classico, sviluppandosi in fabbricati strumentali "nativi" artigianali, commerciali o industriali. Resta inteso che deve trattarsi di coltivazioni di vegetali dove l'imprenditore agricolo assicura, in ossequio all'art. 2135 c.c, comma 2, la realizzazione dell'intero ciclo biologico o una fase necessaria alla cura e allo sviluppo dello stesso.

A differenza delle coltivazioni tradizionali queste nuove tecniche sanciscono peratro una riduzione del consumo di acqua, nonché i rischi connessi ai cambiamenti climatici, con un evidente incremento della produzione, in termini sia quantitativi che qualitativi. Il l.egislatore delegato non potrà non rinviare a un apposito Decreto intermisteriale il compito di censire, per classi omogenee, i nuovi sistemi di produzione e le qualità di colture, al fine anche di individuare precisi limiti di agrarietà oltre i quali l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa.

Di rilevante importanza anche il principio orientato a prevedere la "riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata". In altri termini, l'obiettivo è quello di ampliare la nozione di attività agricola di cui all'articolo 2135, comma 1, c.c., ricomprendendo, al suo interno, quelle attività derivanti dalla coltivazione e allevamento dalle quali si ottengono beni anche immateriali che producano effetti positivi sull'ambiente, con la conseguenza che i redditi derivanti da tali attività possano essere assoggettati a tassazione secondo le regole previste per le attività agricole tradizionali, quindi, nel rispetto dei limiti dell'articolo 32 Tuir, su base catastale.

Su questo principio di delega, la relazione al Ddl cita a titolo esemplificativo la produzione e cessione di crediti di carbonio quale risultato di un'attività, tipicamente di coltivazione, allevamento e silvicoltura che fra i suoi plus annovera anche quello indirizzato alla cattura di CO2.Tale indirizzo rispecchia peraltro quanto previsto dal Dl 13/23; in particolare, l'articolo 45, commi da 2-quater a 2-octies, al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, regolamenta le pratiche agricole sostenibili per aumentare l'assorbimento di carbonio.

In termini generali, attraverso nuove tecniche di coltivazione o allevamento di animali è possibile ottenere rilevanti esternalità positive di impatto ambientale quali, ad esempio, l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (C02) e del relativo sequestro (c.d. "carbon capturing and sequestration" o "CCS").

Rientra nel pacchetto di interventi rivolti al settore agricolo anche l'introduzione di procedimenti digitalizzati che consentano di aggiornare annualmente le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate. E non potrebbe essere altrimenti considerando l'attenzione e le risorse indirizzate dal Pnrr per sostenere concretamente la transizione ecologica del Paese. Già ora con l'affermarsi dell'intelligenza artificiale e la diffusione della digitalizzazione dei processi, la revisione del procedimento di aggiornamento delle risultanze catastali, per la parte inerente al sistema dei classamenti e delle tariffe d'estimo, risultava veramente improcrastinabile.

A sostenere questo principio, una best practices introdotta dal Dl 262/2006, art. 2, comma 33 in virtù della quale fin dal 2007 l'aggiornamento catastale delle particelle di terreno interessate da provvidenze comunitarie avviene ad opera di Egea, che riscontra le qualità di coltura praticate sulle particelle interessate e le comunica annualmente all'Agenzia delle entrate per l'eventuale revisione dei redditi agrario e dominicale.

Altro principio di delega, da ricondurre al settore agricolo, afferma l'esigenza di una revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole. Con tale intervento si vogliono incentivare i titolari di redditi di pensione o, comunque, a basso reddito, allo svolgimento di attività agricole anche attraverso l'adozione delle medesime disposizioni agevolative (esenzione Irpef e Imu tra queste) previste sui terreni agricoli a beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

*responsabile area fiscale Cia. Intervento al convegno «L'agricoltura nella delega fiscale» organizzato dal Sole 24 Ore e dalla Fondazione Tosoni


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